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Direttiva Macchine 2010 - Applicabilità PDF Stampa E-mail
Sicurezza dei Macchinari
Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2006/42/CE che è una rifusione della precedente Direttiva Macchine 98/37/CE.
La nuova direttiva si applica a:
a) macchine escluse quelle azionate da forza umana o animale diretta
b) attrezzature intercambiabili che non siano utensili
c) componenti di sicurezza che espletano una funzione di sicurezza
d) accessori di sollevamento non collegati alle macchine (es. imbracature)
e) catene, funi e cinghie a fini di sollevamento come parte integrante di macchine o accessori.
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica della potenza
g) quasi-macchine che da sole non sono in grado di garantire una applicazione ben determinata.

La direttiva non si applica a:
a) componenti di sicurezza utilizzati come pezzi di ricambio forniti dal fabbricante della macchina
b) attrezzature per parchi giochi e/o di divertimento
c) macchine per uso nucleare che guastandosi emettono radioattività
d) armi e armi da fuoco
e) mezzi di trasporto come trattori agricoli, veicoli a motore e rimorchi, veicoli a due o tre ruote
f) navi e macchine installate a bordo
g) macchine per fini militari o mantenimento ordine
h) macchine per fini di ricerca
i) ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
j) macchine per spostamento di artisti durante le rappresentazioni
k) prodotti elettrici ed elettronici di alcune categorie purchè rientrino nella direttiva 72/23/CEE
l) apparecchiature elettriche ad alta tensione